Il Tribunale di La Spezia spiega come va fatta la richiesta di documentazione alla propria banca

Il Tribunale di La Spezia spiega come va fatta la richiesta di documentazione alla propria banca
04 Giugno 2018: Il Tribunale di La Spezia spiega come va fatta la richiesta di documentazione alla propria banca 04 Giugno 2018

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria si configura come un diritto autonomo che nasce dall’obbligo di comportarsi secondo buona fede, correttezza e solidarietà.

Ma come deve essere esercitato?

Nel caso in esame, il Tribunale spezzino ha affrontato i rapporti tra l’art. 119 TUB, secondo cui “la clientela bancaria ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, e l’art. 7 del Codice della privacy, per il quale “l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano”.

Diversamente dall’art. 119 TUB, il codice della privacy consente quindi ai correntisti di ottenere l’accesso solo ai propri dati personali, ma non la copia integrale della documentazione bancaria.

Il Tribunale di La Spezia ha, quindi, chiarito che “la clientela bancaria ha diritto di ottenere ai sensi dell’art. 119, comma 4, del testo unico bancario – e non del Codice della privacy – copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (dalla richiesta” (Tribunale di La Spezia, 19.04.2018).

Per il Tribunale di La Spezia il diritto alla documentazione bancaria trova quindi fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 c.c., soprattutto nell'art. 119 t.u.b., il quale pone a carico della banca “l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere - a sue spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto- la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto”. Ai fini del reperimento della documentazione è sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad es., i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte, non essendo necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia.

E quando deve essere esercitato il diritto in questione?

A tal proposito, il Tribunale di La Spezia ha chiarito che la richiesta ex art. 119, T.U.B “costituisce un passaggio obbligato e preliminare alla instaurazione di un contenzioso clientela-banca”.

È quindi un diritto che deve essere esercitato ante causam.

E se la Banca non adempie spontaneamente all’obbligo di consegna della documentazione richiesta dal cliente?

In tal caso, per la giurisprudenza, il richiedente può alternativamente promuovere un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. oppure depositare un ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., in quanto: 1) creditore è il cliente ex art. 119, 4° co., t.u.b.;2) debitore è la banca inadempiente; 3) cosa mobile determinata è la documentazione bancaria richiesta; 4) prova scritta del diritto del richiedente è qualunque documento attestante l’esistenza del rapporto contrattuale banca-cliente.

   

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